LO STATVTO

STATUTO dell’Accademia dei Rampanti" Art. 1 - Denominazione.
È costituita un’Associazione denominata "Accademia dei Rampanti".
Art. 2 - Sede.
L’Associazione ha sede legale in Rubano (PD), Via Venezia n. 16 e sede distaccata in Crespano del Grappa (TV), Via Valderoa n. 17.
Art. 3 - Scopo.
L’Associazione è un’istituzione apolitica, rispettosa delle tradizioni dell’Accademia degli studenti polacchi a Padova nella prima metà del XVI secolo. Il suo programma è la continuazione della significativa e fruttuosa presenza di professori, studenti e uomini di cultura provenienti dalla Polonia nel territorio Veneto. Come tale l’Associazione si basa sulle radici cristiane come elemento fondante della cultura europea.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Gli obiettivi dell’Associazione sono:
- la promozione della scienza e della cultura della Polonia e dell’Italia nel mondo;
- la difesa e l’esaltazione dei grandi valori legati all’humanitas nella cultura europea;
- lo studio delle relazioni storiche, scientifiche, culturali ed artistiche tra Polonia ed Italia (in particolare la Repubblica di Venezia) e dell’impatto di queste in ambito internazionale;
- la promozione delle ricerche mediche in base alla tradizione storica degli studi medici condotti presso l’Università di Padova;
- l’organizzazione di scambi culturali, servizi, manifestazioni, mostre, esposizioni, incontri scientifici, culturali ed artistici;
- la cura di monumenti, opere d’arte ed altre testimonianze della presenza polacca nel territorio della Serenissima;
- teorico-pratici legati alla cultura ed alla scienza Italiane e Polacche, corsi di aggiornamento sui fondamentali problemi storiografici, politici e culturali generali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- l’organizzazione, anche in collaborazione con altre associazioni e con le autorità scolastiche, di corsi di avviamento alla ricerca storica, artistica, politica e culturale, di didattica, di formazione e di aggiornamento degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado;
- la pubblicazione di un bollettino, degli atti di convegni e seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4 - I simboli.
Lo stemma dell’Accademia rappresenta un obelisco, con la croce in apice, situato su una collina e affiancato dall’orso rampante (sul lato sinistro) e dal leone rampante (sul lato destro); il tutto avvolto da una ghirlanda di rami di quercia (dalla parte dell’orso) e di alloro (dalla parte del leone).
Il motto dell’Accademia è: "AD VERITATIS LUCEM CONTENDIMUS".
La dettagliata spiegazione della simbologia dello stemma e del motto si trova in un documento a parte.
Art. 5 - Gli associati.
Possono essere associati, oltre ai fondatori, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che condividono in modo espresso gli scopi dell’Associazione ed appartengono attualmente o sono appartenuti in passato ad una delle seguenti categorie: scienziati, artisti e studenti dell’Università di Padova.

Gli Associati si dividono in quattro categorie:
SOCI FONDATORI: tutte le persone indicate nell’atto costitutivo.
SOCI ORDINARI: le persone fisiche o giuridiche che abbiano i requisiti riportati sopra; la loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda presentata per iscritto dal richiedente e controfirmata da almeno tre soci.
SOCI SOSTENITORI: le persone fisiche o giuridiche che con il loro impegno economico contribuiscono al sostentamento dell’Accademia, versando i contributi necessari per le attività istituzionali e che, avendone presentata domanda per iscritto, siano state ammesse dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
SOCI ONORARI: coloro che, avendo acquisito particolari benemerenze nel campo degli studi scientifici, storici, culturali, artistici ottengono tale qualifica dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo; i soci onorari non hanno diritto di voto.

Per le persone giuridiche il diritto di voto sarà esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 6 - Le Classi dell’Accademia.
Gli associati dell’Accademia appartengono ad una delle seguenti Classi:
1. Classe storia e letteratura, scienze morali ed economiche.
2. Classe scienze naturali, inclusa medicina.
3. Classe belle arti ed altre discipline artistiche.
4. Classe studenti dell’Università di Padova.
Art. 7 - Cessazione dell’associato.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, contro gli associati:

a) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
b) che non effettuano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dello scopo;
c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l’Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 8 - Gli organi dell’associazione.
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Rettore;
e) il Collegio dei Revisori.
Art. 9 - L’Assemblea.
L’Assemblea è formata da tutti gli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Rettore, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax o e-mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o email inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Per la validità della costituzione e delle delibere dell’Assemblea, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea si radunerà almeno una volta all’anno.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
– alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
– all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all’Assemblea.

Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre membri:
- il Presidente;
- il Rettore o Vicepresidente;
- il Tesoriere.

Il Rettore è nominato nell’atto costitutivo nella persona dell’ideatore dell’Accademia. Dopo la morte del Rettore, il membro che sarà nominato al suo posto avrà la funzione ed il rango di Vicepresidente.
Qualora venissero a mancare uno o più SOCI FONDATORI nel Consiglio Direttivo, i restanti SOCI FONDATORI possono cambiare la loro funzione nel Consiglio Direttivo e successivamente scegliere altri membri dell’Accademia in sostituzione di quelli mancanti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, dopo di che l’Assemblea nominerà i componenti nei posti vacanti del Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio Direttivo.

in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.

Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all’Assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e del bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o email, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o email inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Art. 11 - Il Presidente.
Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Rettore (o Vicepresidente), ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Il Rettore (o Vicepresidente) ed il Tesoriere sono delegati per tutti i conti correnti bancari.

Il Rettore ha rango ed onorificenza uguali al Presidente.

Solo il Rettore, in accordo con i Soci Fondatori, ha diritto di cambiare gli obiettivi dell’Accademia. Dopo la morte del Rettore tale competenza passa al Consiglio Direttivo che non può cambiare le principali idee morali poste come fondamenta dell’Accademia, indicate nel precedente art. 3.
Tutti i documenti scientifici dell’Accademia devono essere firmati sia dal Presidente che dal Rettore (o Vicepresidente nel caso di mancanza del Rettore).
Art. 12 - Il collegio dei revisori.
L’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi, scelti tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Art. 13 - Il patrimonio.
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
a) dal patrimonio iniziale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
b) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
c) dai contributi di Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
Art. 14 - Lo scioglimento.
L’Associazione si estingue per le cause previste dall’art. 27 C.C..
In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 - Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
Art. 16 - I Soci Fondatori.
I Soci Fondatori sono LENART ELZBIETA BARBARA, LENART MIROSLAW JERZY e WINNICKI MIKOLAI MARIA.
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